ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Ordine degli Avvocati di Brescia

P.IVA / C.F. 00887710176

Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

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Persone - Minorenni - Famiglie

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Raccomandazioni in riferimento alle procedure di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta, nonché per le medesime procedure contenziose qualora sia stato raggiunto un accordo fra le parti

Previe le valutazioni che ciascun caso specifico impone al difensore si consiglia, al fine di consentire la più rapida definizione del procedimento, di:

1.     verificare attentamente i dati personali delle parti, i codici fiscali, la data del matrimonio ed il luogo di trascrizione, i dati anagrafici dei figli e, se del caso, gli estremi della separazione;

2.     esplicitare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la richiesta di trasformazione del rito per i procedimenti contenziosi da definirsi a fronte di accordo fra le parti;

3.     dichiarare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica per i procedimenti contenziosi ove è stato raggiunto un accordo fra le parti;

4.     manifestare l’eventuale rinuncia all’impugnazione dell’emananda sentenza (in mancanza della predetta rinuncia la Cancelleria del Tribunale potrà trasmettere la sentenza all’ufficiale di Stato Civile solo allo scadere del termine per l’impugnazione e cioè decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, salva l’abbreviazione del termine a fronte di notificazione e successivo deposito nel fascicolo telematico della prova della notificazione stessa);

5.     allegare, al momento del deposito del ricorso introduttivo ovvero all’atto della precisazione di conclusioni congiunte, un file “.rtf” che contenga le condizioni concordate fra le parti in modo che sia possibile copiare nel testo del provvedimento le predette condizioni.  

Per semplificare l’attività degli avvocati, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia ha predisposto un modello, da riportare nell’intestazione dei ricorsi (allegato 1) ed un modello, da riportare in calce al ricorso in caso di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta ovvero nelle conclusioni congiunte in caso di accordo raggiunto in un procedimento contenzioso (allegato 2).

Indicazioni per il deposito di note scritte nei procedimenti a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c

Alla luce di quanto disposto dall’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che prevede, al comma 1, che «(l)’udienza …. può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice», si pubblica il nuovo modello per la dichiarazione che i coniugi devono rendere e sottoscrivere personalmente ai fini di esplicitare la loro rinuncia a comparire all’udienza per la formalizzazione della procedura a domanda congiunta. Pertanto, a tal fine, si invitano i Colleghi a:

  • depositare “Note scritte di conferma (ovvero di modifica congiunta) delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio” sottoscritte personalmente dalle parti (utilizzando il fac-simile di cui all’all. B), in scansione allegata a memoria firmata dal difensore - questa in pdf nativo - (utilizzando il fac-simile di cui all’all. A “Atto di deposito”) che confermi le conclusioni del ricorso o specifichi eventuali conclusioni difformi dallo stesso, riportandole per esteso, nonché ad allegare file in formato R.T.F. (rich text format) delle conclusioni stesse, privo di firma digitale, al fine della redazione più agevole da parte del Giudice del provvedimento mediante “copia e incolla”;
  • utilizzare per i ricorsi i nuovi modelli del redattore avvocati che consentono di inserire in XML, mediante il redattore avvocati aggiornato, i dati dei figli e di iscrizione/trascrizione del matrimonio, completando correttamente la maschera iniziale;
  • in caso si tratti di domanda di divorzio, ad inserire nei campi XML del ricorso nel redattore avvocati i dati della separazione, nonché a controllare che l'oggetto prescelto corrisponda al matrimonio da sciogliere, se cioè in caso di matrimonio concordatario sia stato correttamente iscritto l'oggetto “divorzio congiunto - cessazione effetti civili” e in caso di matrimonio civile “divorzio congiunto - scioglimento matrimonio” ed a segnalare eventuali errori nella nota che andranno a depositare in vista dell’udienza;
  • a controllare l’esattezza dei nomi e dei codici fiscali delle parti come riportati in atti ed eventualmente a segnalarne nella nota d’udienza l’erroneità;
  • eventualmente rinunciare nella nota di udienza all’impugnazione del provvedimento conforme alle richieste, riconoscendo in tal caso di non avervi interesse, onde rendere più celere la comunicazione della sentenza di divorzio al P.M. per il passaggio in giudicato.

 

Modello piano genitoriale ai sensi dell’art. 473 bis.12, IV comma c.p.c.

Si pubblica lo schema di piano genitoriale elaborato dalla Commissione per il Diritto di famiglia approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 19 maggio 2023.

Indicazioni operative per il trasferimento di immobili in sede di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio

Protocollo Regione Lombardia e ULOF - Fondo per il sostegno del patrocinio legale alle donne vittime di violenza o di atti persecutori

Con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 21 novembre 2023 tra Regione Lombardia, Unione Lombarda degli Ordini Forensi e Ordine degli Avvocati di Milano (All. A), la Regione Lombardia ha istituito un fondo destinato all’estensione del patrocinio a spese dello Stato, sia in ambito penale che in ambito civile, a favore delle donne vittime di violenza o di atti persecutori.
Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 del Protocollo possono accedere al fondo, in ambito penale, le donne vittime dei reati di seguito elencati:
    •    56 e 575 cp tentato omicidio
    •    584 cp omicidio preterintenzionale
    •    570 cp violazione degli obblighi di assistenza familiare
    •    581 cp percosse
    •    582 cp lesioni volontarie
    •    586 cp morte o lesioni conseguenze di altro reato
    •    610 cp violenza privata
    •    612 cp minaccia
    •    614 cp violazione di domicilio
    •    615 bis cp interferenze illecite nella vita privata
    •    615 ter cp accesso abusivo ad un sistema informatico
    •    388 cp mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
    •    Art. 3 L. 75/28 favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui all’art. 9 dell’Allegato 1 del Protocollo, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità.
 Le vittime dei reati sopra elencati possono accedere al fondo purché abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato per i reati diversi da quelli oggetto della deroga di cui all’articolo 76 comma 4 ter del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ai fini dell’accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza o di atti persecutori.
 In ambito civile possono accedere al fondo per il sostegno del patrocinio legale le donne vittime di violenza o di atti persecutori che siano parte in giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica (*) che abbiano scelto un/una legale iscritto/a alle liste del gratuito patrocinio e nell’Elenco costituito presso l’Ordine degli Avvocati a seguito dei corsi professionalizzanti svolti negli anni dal 2014 al 2021 di cui ai protocolli di intesa tra Ordine Avvocati Milano e Regione Lombardia, ultimo quello del 25.11.2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale 11/2012 (All. B).
(*) A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o satelliti.
 Potranno usufruire di tale fondo anche le donne che hanno richiesto un ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c..
 L’istanza di accesso al fondo (All. C), completa di tutti i documenti richiesti, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC oam@legalmail.it e sarà esaminata dalla Commissione di Valutazione, istituita ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato 1 del Protocollo.
 La liquidazione delle somme avverrà all'esito dei giudizi.
 Al seguente link https://www.ordineavvocatimilano.it/it/estensione-del-patrocinio-a-spese-dello-stato/p684 troverete ogni informazione utile.